Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi di indennizzo di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020.