L’attesa per il bando 2024 del Fondo Nuove Competenze è finita: è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto direttoriale che approva l’avviso FNC 3, denominato in questa edizione “Competenze per le innovazioni”, finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione.
In concreto, l’intervento aiuta le imprese ad accrescere le competenze dei lavoratori affinché possano rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione.
L’avviso è rivolto a datori di lavoro privati (anche a partecipazione pubblica) che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze del proprio personale.
Il sostegno consiste nel riconoscere contributi commisurati al costo del lavoro del personale e permette alle imprese di coinvolgere disoccupati precedentemente selezionati per la loro assunzione a conclusione del percorso formativo.
La dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze 3 ammonta complessivamente a 731 milioni di euro, integrabili con altre fonti di finanziamento. Ecco i dettagli in merito alla terza edizione dello strumento rivolto alle imprese interessate ad accrescere le skills dei propri lavoratori.
Nato con il decreto Rilancio del 2020 per contrastare gli effetti economici della pandemia, il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva che negli anni ha rappresentato una delle più importanti agevolazioni per i datori di lavoro che investono nella formazione dei propri dipendenti.
La misura sostiene l’adeguamento a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologica e digitale, attraverso il riconoscimento di contributi finanziari per i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri dipendenti destinati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità.
L’intervento del Fondo Nuove Competenze è qualificato come operazione di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-27, in quanto fornisce un contributo fondamentale agli obiettivi del PN, in particolare alla priorità 3 – Nuove competenze per le transizioni digitale e verde. L’operazione, inoltre, rappresenta un importante tassello del Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR.
Cofinanziato dal Fondo sociale europeo, il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione e agevola in questo modo l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro.
Le risorse a disposizione dello strumento sono state messe a terra negli anni attraverso due avvisi pubblici emanati dell’ANPAL (ex Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro). Il primo bando è stato pubblicato nel 2020-21 in via sperimentale, con un finanziamento di 730 milioni di euro, mentre il secondo avviso, nel 2022, è stato finanziato con un miliardo (a cui sono stati aggiunti 600 milioni di euro con provvedimenti successivi).
Per quanto concerne il terzo bando relativo al Fondo Nuove Competenze, i dettagli sono contenuti nel decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024.
Questa terza edizione del FNC è caratterizzata da un ventaglio di elementi innovativi, a partire dalla missione dello strumento.
Denominato per quest’anno “Competenze per l’Innovazione”, il bando mira ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze nei seguenti ambiti:
L’aggiornamento delle competenze potrà riguardare anche i settori previsti dalla Nota di orientamento sul regolamento STEP, ma anche dagli Accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico (DL n. 112/2008) e dei progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale (L. n. 234/2021).
Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 150 ore. Nel caso di formazione rivolta a disoccupati da assumere con contratto stagionale, la durata minima è di 20 ore. Inoltre, le attività formative devono concludersi con la richiesta del saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda. Gli obiettivi di apprendimento e le altre caratteristiche relative ai progetti formativi sono riassunti nella seguente slide:
Guardando al budget, la dotazione del FNC ammonta complessivamente a 731 milioni di euro, di cui 730 milioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027, cofinanziato dal FSE+, ripartiti tra Regioni e Province autonome come segue:
Queste risorse, inoltre, sono destinate per:
La quota di finanziamento restante, pari a 1 milione di euro, proviene dalle risorse del decreto-legge 152/2021, articolo 10 bis, convertito con modificazioni dalla legge 233/2021, ed è destinata al bonus per le imprese che prevedano la formazione di disoccupati da assumere con contratto stagionale. Queste risorse non sono ripartite tra Regioni né per tipologie di intervento.
Inoltre, al finanziamento del FNC potranno concorrere anche le risorse del Programma Operativo Complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, nonché, per determinate finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito previsto dal decreto legislativo n. 276/2003 e altre risorse dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+.
In continuità con le edizioni precedenti, possono accedere al Fondo Nuove Competenze i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Tali accordi devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi degli accordi interconfederali vigenti e, se mancano le rappresentanze interne, devono essere sottoscritti da quelle territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A livello aziendale, gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che risultino destinatarie della maggioranza di deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quelli di sottoscrizione. Per le aziende che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali, gli accordi devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio Fondo.
Guardando agli elementi minimi, gli accordi devono:
Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
Viene introdotta in quest’edizione del FNC la possibilità di ottenere i contributi anche per persone non ancora assunte, in modo da instaurare un rapporto con nuovi candidati durante la formazione per poi trasformarli in lavoratori dell’azienda. In particolare, la quota di retribuzione oraria netta viene finanziata al 100% nel caso di interventi destinati a disoccupati da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione. La quota di retribuzione rimborsabile è pari al 100% anche nel caso di assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di III livello); in tal caso, le ore di formazione finanziate non possono coincidere con le ore della formazione interna prevista per l’apprendistato.
In presenza di accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro che prevedano la partecipazione al progetto formativo anche di disoccupati preselezionati dell’azienda, e qualora almeno il 70% di essi sia assunto con contratto di apprendistato oppure a tempo indeterminato, entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceve un contributo di 800 euro per ogni disoccupato assunto. Tale contributo viene erogato in incremento della quota di retribuzione finanziata dal FNC sugli altri lavoratori dell’azienda nel limite massimo del 100% del costo dei lavoratori partecipanti al progetto formativo.
Se gli accordi di rimodulazione dell’orario prevedono la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni nei settori turismo e agricoltura (i codici Ateco saranno indicati nell’avviso pubblico di successiva emanazione), è riconosciuto un bonus di 300 euro per l’assunzione di ciascun disoccupato e, in questo caso, la durata minima della formazione è di 20 ore per soggetto.
Da sottolineare che la formazione potrà iniziare solo successivamente all’ammissione ai contributi previsti dal Fondo.
Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025 fino al 10 aprile 2025.
I datori di lavoro che intendono accedere al FNC possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra una delle tre linee d’intervento già citate in precedenza relativamente alla ripartizione delle risorse.
Tali linee sono:
Per l’approvazione delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali richiede prima alle Regioni e Province autonome la manifestazione di un parere sul progetto formativo. Decorsi 10 giorni dalla data della richiesta, il feedback si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.